D.L. n.3342

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D.L. n.3342

D. L. n.6975

Riforma Comites

Voto all'estero

Circolare n.8

disegno di legge n. 3342
ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Art. 1.

(Istituzione dei Consigli degli italiani all’estero)

(Istituzione dei Consigli degli italiani all’estero)

1. Presso ogni ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani è istituito un Consiglio degli italiani all’estero (CONSITES), di seguito denominato "Consiglio". In casi particolari, tenuto conto della vastità della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e laddove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può istituire, anche su richiesta del Consiglio in carica, più Consigli all’interno della medesima circoscrizione. A tal fine il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  emana apposito decreto.

Identico

2. Il Consiglio degli italiani all’estero è l’organo di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti  con le rappresentanze diplomatico-consolari e, d’intesa con esse, può istituire relazioni con le autorità e le istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono ai rapporti tra gli Stati.

 

3. La rappresentanza diplomatico-consolare segnala alle autorità locali l’istituzione del Consiglio e il tipo  di attività da esso svolta, nel rispetto dell’ordinamento locale.

 

Art. 2.

Art. 2.

(Compiti dei Consigli degli italiani all’estero)

(Compiti dei Consigli degli italiani all’estero)

1. Ciascun Consiglio promuove, in collaborazione con l’autorità consolare e con enti, associazioni e comitati  operanti nell’ambito della circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore  ricreativo, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Consiglio opera attivamente alla realizzazione di tali iniziative e ne verifica i risultati.

Identico

2. L’autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio, riunioni congiunte tra  l’autorità consolare stessa ed il Consiglio per l’esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

 

3. Il Consiglio inoltre, nell’ambito degli ordinamenti e secondo le situazioni locali, coopera con l’autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani ivi residenti, nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario,  con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi. Il Consiglio segnala alla predetta autorità consolare, affinchè vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che danneggino i cittadini italiani; esso può inoltre assumere autonome  iniziative nei confronti delle parti sociali rispetto a tali discriminazioni e violazioni. Il Consiglio, sempre nell’ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l’autorità consolare, mediante  una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull’osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni abitative e sull’inserimento dei figli degli italiani all’estero nelle strutture  scolastiche locali, nonchè sull’attuazione delle leggi e delle iniziative e sull’erogazione delle provvidenze predisposte dal Paese ospitante, a favore degli immigrati, nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei cittadini italiani nelle società di accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana nonchè  per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiane.

 

4. L’autorità consolare deve richiedere il parere del Consiglio sulle iniziative che intende intraprendere  nelle materie di cui al presente articolo. Il Consiglio può avanzare proposte e rivolgere raccomandazioni all’autorità consolare nelle medesime materie.

 

5. Per l’attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i Consigli possono dotarsi di autonomi e  differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti possono disciplinare anche la materia relativa alle spese di funzionamento di cui all’articolo 4, compresi i rimborsi spese.

 

Art. 3.

Art. 3.

(Funzioni consultive)

(Funzioni consultive)

1. Il Consiglio esprime parere motivato e obbligatorio su tutte le richieste di contributo che sodalizi,  associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

Identico

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell’ufficio consolare comunica al Consiglio le richieste di contributo pervenutegli, affinchè esso esprima, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

 

3. Entro quindici giorni dall’espressione del parere di cui al comma 2, o dall’infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell’ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Consiglio qualora espressi e dalle  proprie proposte, indicando altresì i motivi dell’eventuale difformità tra tali proposte ed i pareri del Consiglio stesso, al quale comunica l’avvenuta trasmissione.

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi erogati agli enti, aventi sede  centrale in Italia, che svolgano all’estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui essi operano.

 

5. Sulle richieste di contributo il Ministro degli affari esteri decide entro il mese di febbraio o, in caso di ricorso all’esercizio provvisorio del bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con proprio decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del Consiglio per il tramite dell’autorità consolare competente.

 

6. Il Consiglio esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli affari esteri  di finanziamenti a valere sui fondi gestiti dalla direzione generale dell’emigrazione e dalla direzione generale delle relazioni culturali, relativi all’assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

 

7. Al Consiglio devono essere inoltre fornite dettagliate informazioni circa tutti gli altri finanziamenti  statali e regionali che vengono erogati agli enti e alle istituzioni esistenti nella circoscrizione consolare.

 

8. Il Consiglio, al pari del console, deve essere messo a conoscenza delle attività svolte dai patronati di  tutela e di assistenza ai cittadini italiani nella circoscrizione consolare.

 

9. Il Consiglio si adopera affinchè i patronati di cui al comma 8 vengano messi in condizione di sviluppare le  iniziative cui sono preposti.

 

Art. 4.

Art. 4.

(Bilancio del Consiglio)

(Bilancio del Consiglio)

1. Il Consiglio provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini con:

Identico

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

 

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

 

c) le elargizioni di enti pubblici italiani, dei Paesi ospitanti e di privati;

 

d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

 

2. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale, il Consiglio deve presentare al Ministero degli  affari esteri, tramite l’autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell’anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. Il Consiglio, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Consiglio e uno dal capo dell’ufficio consolare, scelti al di fuori del Consiglio stesso.

 

3. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Consiglio, per il tramite dell’autorità consolare competente.

 

4. I finanziamenti devono essere erogati, per quanto possibile, entro il primo quadrimestre dell’anno. Essi  vengono determinati in misure adeguate ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Consiglio, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell’estensione territoriale in cui agisce il Consiglio, nonchè della realtà socio-economica del Paese in cui il Consiglio opera.

 

5. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l’impiego dei  finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

 

6. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Consiglio, tutta la documentazione contabile e amministrativa deve essere consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

 

7. I bilanci dei Consigli sono pubblici.

 

8. I membri del Consiglio sono responsabili civilmente e penalmente ai sensi dell’ordinamento italiano per  l’impiego dei finanziamenti di cui al comma 5.

 

Art. 5.

Art. 5.

(Sede e segreteria)

(Sede e segreteria)

1. Il capo dell’ufficio consolare coopera con il Consiglio per il reperimento della sede, utilizzando, ove possibile e necessario, gli uffici del consolato o di altro ufficio dello Stato italiano, previa autorizzazione del Ministro degli affari esteri e fatta salva l’autonomia del Consiglio.

Identico

2. La segreteria del Consiglio è affidata con incarico gratuito ad un membro del Consiglio stesso.

 

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di personale di segreteria, assunto con  contratto di lavoro subordinato privato, che in ogni caso non può superare le due unità.

 

Art. 6.

Art. 6.

(Composizione del Consiglio)

(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli  affari esteri alla data del 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni.

Identico

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste  presentate purchè iscritti negli elenchi di cui all’articolo 15 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una  circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

 

3. Le liste elettorali devono essere composte in modo da garantire anche una rappresentanza di donne nonchè di  giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

 

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e  gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni, nonchè gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Consiglio e i  componenti dei comitati per l’assistenza.

 

5. Le modalità di voto sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 28.

 

6. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

 

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei  resoconti sull’albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

 

8. Il capo dell’ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del  Consiglio, senza diritto di voto.

 

9. I membri del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n.  368, e successive modificazioni, in qualità di rappresentanti delle comunità italiane all’estero, hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Consigli costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni ed i verbali delle riunioni.

 

Art. 7.

Art. 7.

(Comitato dei presidenti)

(Comitato dei presidenti)

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Consiglio degli italiani all’estero è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte ciascun presidente di Consiglio, ovvero un suo rappresentante membro del Consiglio stesso. I Comitati dei presidenti si riuniscono almeno una volta l’anno; alle riunioni sono  invitati senza diritto di voto i membri del CGIE residenti nel Paese. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del predetto Comitato.

Identico

2. Almeno una volta l’anno in ogni Paese deve essere tenuta una riunione, presieduta dall’ambasciatore, con la  partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE residenti nel Paese e dei presidenti dei Consigli, per discutere i problemi della comunità italiana. Tale riunione è convocata dall’ambasciata su richiesta  della maggioranza dei Consigli o dei membri del CGIE residenti nel Paese.

 

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Consigli alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Consigli cui ciascun membro appartiene.

 

Art. 8.

Art. 8.

(Membri stranieri di origine italiana)

(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all’articolo 6, possono far parte del Consiglio, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Consiglio eletto.

Identico

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del Consiglio, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

 

3. Ciascun componente del Consiglio eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare.

 

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Consiglio.

 

5. Il Consiglio può indicare per località importanti, situate in territori di vaste dimensioni, esperti in rappresentanza del Consiglio stesso.

 

Art. 9.

Art. 9.

(Durata in carica e decadenza dei componenti)

(Durata in carica e decadenza dei componenti)

1. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Identico

2. Qualora la elezione dei componenti di un Consiglio sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella della generalità dei Consigli, la durata in carica di tali componenti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Consigli.

 

3. I membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Consiglio per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

 

4. Ove il numero dei membri del Consiglio si riduca a meno della metà, esso viene sciolto dal capo dell’ufficio  consolare, che indìce nuove elezioni da svolgersi entro sei mesi dalla data di scioglimento. Il capo dell’ufficio consolare può altresì proporre lo scioglimento del Consiglio nell’ipotesi in cui esso rinvii  cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure allorchè, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non sia in grado di garantire un regolare espletamento delle sue  funzioni. A tal fine il capo dell’ufficio consolare avanza formale richiesta al Ministero degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, sentito il parere obbligatorio del CGIE, con proprio decreto dispone lo scioglimento del Consiglio.

 

Art. 10.

Art. 10.

(Validità delle deliberazioni)

(Validità delle deliberazioni)

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a  maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Identico

Art. 11.

Art. 11.

(Poteri e funzioni del presidente)

(Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente. Qualora  nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il  maggior numero di preferenze nell’elezione del Consiglio.

Identico

2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e deve indicare contestualmente una candidatura alternativa per la presidenza. Tale mozione è posta ai voti nella seduta del Consiglio successiva a quella in cui è stata  presentata ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di approvazione, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente al presidente revocato.

 

3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consiglio. Egli convoca il Consiglio almeno una volta ogni  quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell’ufficio consolare.

 

Art. 12.

Art. 12.

(Poteri e funzioni dell’esecutivo)

(Poteri e funzioni dell’esecutivo)

1. Il Consiglio elegge nel suo seno un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei  suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell’esecutivo da eleggere.

1. Identico.

2. Il presidente del Consiglio fa parte dell’esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei  membri dell’esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente.

2. Il presidente del Consiglio fa parte dell’esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei  membri dell’esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro anziano come componente del Consiglio e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. L’esecutivo istruisce le sessioni del Consiglio ed opera secondo le sue direttive.

3. Identico.

Art. 13.

Art. 13.

(Commissioni di lavoro)

(Commissioni di lavoro)

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far  parte esperti esterni.

Identico

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Consiglio. Alle loro riunioni può  partecipare il capo dell’ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

 

Art. 14.

Art. 14.

(Elettorato attivo)

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l’elezione del Consiglio i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui  all’articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Identico

Art. 15.

Art. 15.

(Elenco degli elettori)

(Elenco degli elettori)

1. Ogni ufficio consolare cura la tenuta di un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il  nome, la data e il luogo di nascita, nonchè la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

Identico

2. L’iscrizione avviene d’ufficio sulla base dello schedario di cui all’articolo 6, comma 6, della legge 27  ottobre 1988, n. 470.

 

3. L’elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall’ufficio consolare.

 

4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

 

Art. 16.

Art. 16.

(Sistema elettorale)

(Sistema elettorale)

1. I Consigli sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

Identico

2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 23 e 24.

 

Art. 17.

Art. 17.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1. Le elezioni sono indette dal capo dell’ufficio consolare quattro mesi prima del termine di scadenza del  precedente Consiglio. In caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di scioglimento.

Identico

2. L’indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all’albo consolare, circolari informative e l’uso di ogni altro mezzo di informazione.

 

3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

 

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo 15 e non possono essere candidati.

 

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

 

Art. 18.

Art. 18.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici  consolari, presieduto dal capo dell’ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all’articolo 28.

Identico

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell’ufficio o da un suo rappresentante.

 

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono fare parte i candidati.

 

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell’ambito  della circoscrizione, dal capo dell’ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 28.

 

Art. 19.

Art. 19.

(Svolgimento delle elezioni)

(Svolgimento delle elezioni)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale di cui all’articolo 18 ha il compito di controllare la validità  delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, l’orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonchè di  sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l’attività dei seggi elettorali.

Identico

2. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.  In caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

3. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un’unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell’ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale circoscrizionale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e  della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l’esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali devono essere aperte contemporaneamente.

 

4. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

 

Art. 20.

Art. 20.

(Costituzione dei seggi elettorali)

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i  seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell’insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

Identico

2. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal  comitato elettorale circoscrizionale, nell’ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d’ufficio.

 

3. I rappresentanti di lista sono indicati dai presentatori delle liste stesse, devono essere elettori e non possono essere candidati.

 

4. Qualora, all’atto dell’insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

 

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari ed agli scrutatori spetta un’indennità stabilita con decreto del  Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

Art. 21.

Art. 21.

(Partecipazione alle elezioni)

(Partecipazione alle elezioni)

1. Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell’elenco di  cui all’articolo 15.

Identico

2. Per l’ammissione al voto l’elettore deve esibire idoneo documento di identificazione.

 

Art. 22.

Art. 22.

(Operazioni di voto)

(Operazioni di voto)

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte  e numerate in ordine di presentazione.

Identico

2. Il voto è nullo se non è espresso sull’apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento.

 

3. Il voto di lista è espresso mediante un segno tracciato sull’intestazione della lista. L’elettore,  nell’ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

 

4. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con  l’indicazione del nome stesso.

 

5. L’indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

 

6. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l’indicazione di più preferenze per candidati  appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto stesso è nullo.

 

7. Di tutte le operazioni di voto, nonchè delle contestazioni dei componenti del seggio, è redatto verbale.

 

8. Per le modalità dello scrutinio, e per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o che risulti  controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

 

9. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e  provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonchè le contestazioni ed i reclami presentati, decide sull’assegnazione dei voti stessi.

 

10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 9, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle o annullate.

 

Art. 23.

Art. 23.

(Ripartizione dei seggi)

(Ripartizione dei seggi)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

Identico

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

 

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

 

Art. 24.

Art. 24.

(Proclamazione degli eletti)

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

Identico

2. La comunicazione dell’avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità  previste dal comma 2 dell’articolo 17.

 

Art. 25.

Art. 25.

(Consigli non elettivi. Contributi)

(Consigli non elettivi. Contributi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Consigli, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell’impedimento al Ministero degli affari esteri. In tal caso, i capi degli uffici consolari possono istituire Consigli aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, a quelli disciplinati dalla presente legge.

Identico

2. I membri dei Consigli di cui al comma 1 sono designati da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione  consolare da rappresentanti delle associazioni italiane registrate presso il consolato e ivi operanti da almeno cinque anni.

 

3. L’assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo dell’ufficio consolare applicando, ove possibile, le  modalità previste dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.

 

4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani possono istituire  Consigli con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3; tali Consigli sono composti da almeno cinque esponenti della comunità italiana, tra i quali il capo dell’ufficio consolare designa il presidente.

 

5. Il Ministro degli affari esteri, sentito il CGIE, può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti previsti dalla presente legge per i Consigli a Consigli autonomamente costituitisi in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani formate da più di tremila persone, con composizione e finalità analoghe a quelle dei Consigli eletti in base alla presente legge. Entro il termine di due anni dall’emanazione del decreto di cui al presente comma, ove ciò sia possibile, sono indette le elezioni dei Consigli ai sensi della presente legge.

 

6. Gli uffici consolari possono altresì promuovere, anche con la costituzione di Consigli che prevedano la  partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

 

7. Il capo dell’ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei  Consigli di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

 

8. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, può erogare contributi ai  Consigli istituiti ai sensi del presente articolo, nonchè ai sodalizi, alle associazioni e ai comitati di cui all’articolo 3, comma 1, secondo le modalità e per le finalità di cui alla presente legge.

 

Art. 26.

Art. 26.

(Soluzione delle controversie)

(Soluzione delle controversie)

1. Per dirimere le controversie insorte tra i Consigli e le autorità diplomatico-consolari, le parti interessate possono rivolgersi al Ministro degli affari esteri, che deve esaminare la documentazione prodotta e pronunciarsi nel merito entro novanta giorni, sentito il Comitato di presidenza del CGIE.

Identico

Art. 27.

Art. 27.

(Trasferimento di compiti)

(Trasferimento di compiti)

1. Con l’insediamento dei Consigli di cui alla presente legge, sono ad essi trasferiti i compiti in precedenza  attribuiti ai comitati degli italiani all’estero, di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni.

Identico

Art. 28.

Art. 28.

(Regolamento di esecuzione)

(Regolamento di esecuzione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, da  emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

Identico

Art. 29.

Art. 29.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’appicazione dell’articolo 5 della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annue a decorrere dall’anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1. All’onere derivante dall’appicazione dell’articolo 5 della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annue  a decorrere dall’anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,  nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

Art. 30.

Art. 30.

(Abrogazione)

(Abrogazione)

1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, è abrogata.

1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, è abrogata, fatto salvo quanto previsto  dal comma 2 del presente articolo.

 

2. Restano ferme le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 19, sesto comma, e 28 della citata legge n. 205 del 1985, che si intendono riferite all’attuazione della presente legge in aggiunta alle risorse di cui all’articolo 29.

Il precedente testo non è ancora legge, poiché deve essere approvato da entrambi i rami del Parlamento in maniera identica. Tutto è quindi rimandato alla prossima legislatura.

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