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CAMERA DEI DEPUTATIN. 6975
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 maggio 2000 (v. stampato Senato n. 4551)
presentato dal ministro dell'interno
(BIANCO)
Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti
all'estero e sulla revisione delle liste elettorali
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 maggio 2000
PROGETTO DI LEGGE - N. 6975
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n.470, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita; 2)dopo due rilevazioni censuarie consecutive;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai
sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.40, in occasione delle due
ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno,
esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei
Paesi dell'Unione europea, nonché le consultazioni referendarie locali;".
Art. 2.
1. I cittadini cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione
residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n.470, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La commissione elettorale comunale, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, è tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il ventesimo
giorno anteriore alla data della votazione. In sede di prima applicazione, si provvede alle cancellazioni non oltre il nono giorno anteriore alla data della votazione.
3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro
ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale. Tale elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione. Del nominativo di tali
elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione
della posizione anagrafica. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali.
4. L'elenco comunale dei cittadini cancellati ai sensi della presente legge è pubblicato
nell'albo dell'ente e nei consolati del Paese di emigrazione, dandone notizia, nell'ambito della comunicazione istituzionale e dei rispettivi stanziamenti, sui periodici di lingua italiana dei Paesi di presunta residenza.
5. Sono fatte salve le operazioni di revisione delle liste elettorali che risultino comunque conformi a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre
1988, n.470, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ancorché effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultima. In sede di prima applicazione
dell'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 4), della
legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è sufficiente che le due consultazioni di riferimento si siano svolte in due anni solari diversi e con un intervallo fra di esse non inferiore a sei mesi.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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