Disegno Legge n.6975

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Proposta Legge

D.L. n.3342

D. L. n.6975

Riforma Comites

Voto all'estero

Circolare n.8

CAMERA DEI DEPUTATIN. 6975
 

DISEGNO DI LEGGE

 APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 maggio 2000 (v. stampato Senato n. 4551)

 presentato dal ministro dell'interno

(BIANCO)

Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti

all'estero e sulla revisione delle liste elettorali
 

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 9 maggio 2000

PROGETTO DI LEGGE - N. 6975
 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n.470, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
     1) trascorsi cento anni dalla nascita;
     2)dopo due rilevazioni censuarie consecutive;
     3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE,
          l'indirizzo all'estero;
     4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai
          sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.40, in occasione delle due
          ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno,
          esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei
          Paesi dell'Unione europea, nonché le consultazioni referendarie locali;".
 

Art. 2.

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della  legge 27 ottobre 1988, n.470, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La commissione elettorale comunale, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, è tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il  ventesimo giorno anteriore alla data della votazione. In sede di prima applicazione, si provvede alle cancellazioni non oltre il nono giorno anteriore alla data della votazione.

3. I cittadini cancellati dalle liste  elettorali ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale. Tale elettori sono  iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali.

4. L'elenco comunale dei cittadini cancellati ai sensi della presente legge è pubblicato nell'albo dell'ente e nei consolati del Paese di emigrazione, dandone notizia, nell'ambito della comunicazione istituzionale e dei rispettivi stanziamenti, sui periodici di lingua italiana dei Paesi di presunta residenza.

5. Sono fatte salve le operazioni di revisione delle liste elettorali che risultino comunque conformi a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n.470, come  modificato dall'articolo 1 della presente legge, ancorché effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultima. In sede di prima applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 4), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è sufficiente che le due consultazioni di riferimento si siano svolte in due anni solari diversi e con un intervallo fra di esse non  inferiore a sei mesi.
 

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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