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SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA N1170
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori LAURICELLA, SALVI, PELLEGRINO, D'ALESSANDRO PRISCO, BRATINA, SCIVOLETTO, CIONI,
CORRAO, BARRILE, FIGURELLI, CADDEO, LARIZZA, BARBIERI, DE GUIDI, GUERZONI, SMURAGLIA, DE MARTINO GUIDO, PAGANO, BRUNO GANERI, CONTE, LORETO, PAPPALARDO, VALLETTA e VELTRI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996 Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
N.2863
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
PEZZONI, MUSSI, DI BISCEGLIE, BARTOLICH, BONITO, BOVA, CACCAVARI, CAMOIRANO, CENNAMO, CHIAVACCI, FURIO COLOMBO, CORDONI, CORSINI, DEDONI, DE PICCOLI, DI STASI, FAGGIANO,
GAMBALE, GASPERONI, GERARDINI, GIACCO, GIANNOTTI, INNOCENTI, LABATE, LENTO, LEONI, LORENZETTI, LUCA, LUMIA, MELANDRI, OLIVO, ORLANDO, PITTELLA, POZZA TASCA, RAFFAELLI, ROTUNDO, RUFFINO, RUZZANTE,
SCRIVANI, SICA, SINISCALCHI, SPINI, SOLAROLI, TRABATTONI, GAETANO VENETO
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero Presentata il 10 dicembre 1996
ONOREVOLI COLLEGHI- In tutti i Paesi dell'Unione europea le diverse legislazioni nazionali hanno ormai stabilito nuove modalità di voto
per i loro concittadini residenti all'estero.
Con la presente proposta di legge intendiamo contribuire a colmare questo ritardo: l'Italia infatti non ha ancora né riconosciuto né saputo organizzare il "voto
per corrispondenza" dei nostri emigrati.
In questi anni di transizione verso un nuovo assetto politico - istituzionale della nostra Repubblica abbiamo modificato le nostre leggi elettorali per quanto
riguarda la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, consigli regionali, amministrazioni provinciali e comunali.
Non abbiamo ancora dato risposta all'esigenza dei nostri concittadini residenti all'estero di poter vedere garantito, senza l'onere e la fatica del ritorno in
patria, il proprio diritto costituzionale di espressione del voto. Occorre fare chiarezza su questo punto: non si propone di concedere il voto a chi, pur appartenendo alla vasta
comunità degli "oriundi" (circa 60 milioni), non ne ha diritto secondo le leggi vigenti, bensì di consentire a quei 3 milioni circa di cittadini italiani residenti all'estero, che già ne hanno diritto, l'espressione in loco del voto, stabilendo modalità finalmente efficaci e concrete.
Con questa proposta di legge indichiamo nella modalità del voto per corrispondenza l'innovazione più efficace per
assicurare questo obiettivo. Nel testo abbiamo ripreso dalle legislazioni più avanzate dei Paesi europei quelle tecniche anche organizzative per garantire libertà, personalità e segretezza nell'esercizio individuale del voto.
Questa proposta di legge avanza una seconda significativa novità: non solo una nuova modalità di voto ma anche una nuova rappresentanza per i cittadini italiani
residenti all'estero. Con i voti
espressi (per corrispondenza e su specifiche liste verranno eletti infatti deputati e senatori, espressione diretta delle nostre comunità, all'estero, quasi fossero una regione specifica) in più da rappresentare.
È evidente che questa soluzione caldeggiata dal Comitato generale degli italiani all'estero (CGIE) e da moltissimi comitati degli italiani all'estero (COMITES)
presuppone una modificazione della nostra Costituzione attraverso lo strumento di una apposita legge costituzionale: proposte di modifica degli articoli 48, 56 e 57 della nostra
Costituzione del resto sono già state depositate sia alla Camera che al Senato nel corso di questa legislatura.
Nella XII legislatura si era arrivati vicinissimi all'approvazione delle modifiche dei tre menzionati articoli della Costituzione in prima lettura: il tentativo
sostanzialmente fallì, proprio alla Camera, di fronte allo scoglio rappresentato dal numero di deputati e di senatori come quota da destinare alla rappresentanza delle nostre comunità
all'estero.
Oggi questo sforzo va ripreso con grande
determinazione e realismo sapendo che un numero alto di deputati e di senatori eletti all'estero entra in conflitto con quella fase costituente, da tutti auspicata, che dovrebbe portare non solo ad una significativa differenziazione dei ruoli di Camera e Senato, ma anche ad una secca riduzione del numero dei parlamentari. Pertanto, coloro che ripropongono una quota alta di parlamentari eletti all'estero devono sapere che rischiano di essere di nuovo gli inconsapevoli alleati di chi non vuole riconoscere una specifica rappresentanza ai nostri connazionali all'estero.
Invece, la nostra iniziativa si propone un duplice obiettivo: affiancare allo strumento straordinario della revisione di alcuni articoli della Costituzione che
garantisca una rappresentanza sufficientemente adeguata e dignitosa degli italiani nel mondo, lo strumento complementare
della legge ordinaria che ne attui le finalità (in questa ottica si veda, in particolare, l'articolo 6).
Per evitare attriti, riserve, critiche e incomprensioni i Governi dei Paesi di residenza dei
cittadini italiani elettori all'estero abbiamo individuato appropriate soluzioni giuridiche e tecniche: nella nostra proposta non vengono istituiti "collegi" ritagliati, sia pure virtualmente, nel territorio di altri Stati, ma proponiamo una sola circoscrizione estera per la Camera e una sola circoscrizione estera per il Senato, ciascuna articolata in una o più grandi ripartizioni geografiche di dimensioni continentali o transcontinentali funzionali ad una equilibrata assegnazione dei seggi. Ad esempio: se le ripartizioni geografiche saranno solamente due, allora metà dei seggi o poco meno verrà assegnata all'emigrazione italiana in Europa, metà o poco più alle comunità italiane presenti negli altri continenti in perfetta corrispondenza tra numero di seggi da assegnare e numero di elettori residenti nelle ripartizioni. Così a chi vota in Europa verrà recapitata una scheda con la lista dei soli candidati europei, a chi vota nel resto del mondo una lista comprendente i candidati espressione di quelle aree continentali.
I voti espressi nella circoscrizione estera della Camera dei deputati e nella circoscrizione estera del Senato della Repubblica verranno spediti da ogni singolo
elettore all'estero in busta chiusa per " corrispondenza " ai consolati di riferimento, quindi inviati in Italia tramite valigia diplomatica e scrutinati sul nostro
territorionazionale a Roma presso un apposito ufficio elettorale centrale per le circoscrizioni estere contemporaneamente allo spoglio dei voti espressi in Italia.
Le campagne elettorali all'estero saranno possibili nelle forme e con le modalità definite in appositi accordi bilaterali dal nostro Paese e comunque nel
rispetto delle legislazioni degli Stati che ospitano i nostri concittadini.
Infine, di fronte alle difficoltà delle nostre anagrafi di avere elenchi aggiornati e di fronte alla stratificazione sia storica che culturale e di una
emigrazione rilevante anche sul piano numerico, avanziamo l'idea innovativa della "opzione": i nostri concittadini residenti all'estero potranno cioè scegliere un nuovo modo di voto
per corrispondenza " registrandosi ", segnalandoai consolati la loro volontà e il loro indirizzo e dunque contribuendo all'elezione di una loro specifica rappresentanza.
Oppure potranno continuare a mantenerela possibilità del ritorno in Italia per votare nei comuni di iscrizione.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. Gli elettori italiani residenti anche temporaneamente all'estero, in Paesi in cui l'Italia è presente con proprie rappresentanze diplomatiche,
in occasione delle elezioni per il Parlamento nazionale, possono votare per corrispondenza.
2. Possono inoltre esprimere il voto per corrispondenza, secondo le modalità di cui alla presente legge, gli
elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e che si trovano all'estero per motivi di lavoro o di studio, nonché ali elettori familiari con essi conviventi.
3.Chi non esercita l'opzione di cui ai commi i e 2 può esprimere regolarmente il voto presso la sezione elettorale in Italia nelle cui liste è iscritto. Tale
opzione va esercitata ad ogni scadenza elettorale ed è quindi valida solo per una tornata elettorale.
4. Il comma i dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto qualora votino nel territorio nazionale
ART. 2.
1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del
Ministero dell'interno è istituito un servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'elenco degli elettori all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza secondole modalità previste dall'articolo 3, di predisporre tutte le operazioni elettorali compresala redazione e la stampa delle schede e dei plichi elettorali e di vigilare sul complesso delle operazioni elettorali. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia.
2. I comuni sono tenuti a sospendere l'esercizio del voto politico in Italia per chi ha optato per il voto per corrispondenza relativamente alla tornata elettorale a
cui si riferisce l'opzione stessa.
ART. 3.
1. L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite
una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale l'amministrazione, attraverso le sue sedi periferiche, lo ha informato della possibilità di opzione.
2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici che lo riguardano.
3. La cartolina deve essere inviata dall'amministrazione tramite le sedi periferiche almeno centoventi giorni prima
della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.
4. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono far pervenire
all'ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il settantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui al comma I dell'articolo 2.
5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.
ART. 4.
1. Ai fini della presente legge con l'espressione " uffici
consolari " si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61.
ART. 5.
I. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani dell'opportunità del. voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana ed i principali strumenti di informazione nella lingua dei Paesi di residenza.
2. L'informazione può altresì essere realizzata, sulla base di appositi finanziamenti, dalle associazioni degli emigrati riconosciute e dai patronati.
ART. 6.
1. La circoscrizione estera della Camera dei deputati e la circoscrizione estera del Senato della Repubblica sono suddivise ciascuna in ripartizioni geografiche da un
minimo di due a un massimo di cinque.
2. Le ripartizioni interessano un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari; esse possono essere composte da più Stati
e non possono dividere il territorio di singoli Stati. Le ripartizioni sono, per quanto possibile, composte da intere aree continentali o transcontinentali.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione
delle ripartizioni geografiche secondo i principi ed i criteri di cui al presente articolo.
4. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sullo schema di decreto legislativo.
5. Contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono assegnati i seggi alle singole ripartizioni sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale degli italiani all'estero riportati nella più recente pubblicazione, effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, Il. 470.
ART. 7.
1. Presso la corte d'appello di Roma, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per
le circoscrizioni estere composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello.
ART. 8.
1. Possono presentare liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni estere i partiti e gruppi politici che hanno presentato liste con proprio
contrassegno in almeno cinque circoscrizioni nazionali ai sensi dell'articolo 18-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 introdotto dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione estera, alla cancelleria della corte d'appello di Roma dalle ore 8 del trentesimo alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedenti quello di votazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 26. del medesimo testo ('È:, unico, e- successive modificazioni.
2. Le liste di cui
al comma i devono essere contraddistinte dal medesimo contrassegno depositato dal relativo partito o gruppo politico ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
3. Più liste che soddisfino i requisiti di cui al comma i possono presentare liste comuni di candidati nelle ripartizioni geografiche. In tale caso le liste devono
essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
4. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione
geografica e non superiore al doppio di esso. I candidati dello stesso sesso presentati in ciascuna lista non possono superare i due terzi del totale.
ART. 9.
I. L'elettore traccia un
segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.
ART. 10.
1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano esercitato l'opzione ai
sensi dell'articolo 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene,
altresì, un foglio con le indicazioni esplicative per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.
2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun
elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 2 che, a dodici giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda
elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.
4. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, l'elettore introduce
nell'apposita busta la scheda, se vota solo per la Camera dei deputati, o le due schede se vota sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, sigilla la busta e la spediscenon oltre il decimo giorno' precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute
e il numero degli elettori della circoscrizione consolare che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3. Tali plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia
diplomatica.
6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, al1l'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.
ART. 11.
1. Presso l'ufficio centrale per le circoscrizioni estere è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori
residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 con il compito di provvederealle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali sono ripartiti in tante sezioni quante sono le ripartizioni geografiche elettorali individuate ai sensi dell'articolo 6. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un’unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione per ripartizioni geografiche di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per le circoscrizioni estere.
2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6
del decreto legge 24 giugno 1994, n. 40S, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per le circoscrizioni estere.
ART. 12.
1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per le circoscrizioni estere, per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;
b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di
preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;
c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la s6mma delle cifre elettorali di
tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in
tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;
d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidatidella lista stessa, secondo la
graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.
ART. 13.
1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 12 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima
ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.
ART. 14.
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti. delle liste in competizione, avvengono contestualmente
alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.
ART. 15.
Le modalità di svolgimento della campagna elettorale si intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul territorio nazionale, fatte salve le limitazioni
previste dagli ordinamenti degli Stati sul cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
ART. 16.
1. Le norme della presente legge hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese in
cui ricorrono le condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 1, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza.
Tali intese sono definite secondo le modalità previste nei commi dal secondo al sesto' dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
2. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1, le operazioni preparatorie del
procedimento elettorale.
ART. 17
1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal citato testo unico approvato con decretodel Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.
2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.
ART. 19
1. Nei Paesi in cui non esistono rappresentanze diplomatiche sono raddoppiate le agevolazioni previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241. Per gli altri Paesi le
agevolazioni sono abolite.
ART 20.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di
revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, che introduce le circoscrizioni estere per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Lire 500
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