|
TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 838 E CONNESSI
IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
(23 feb. 2001)
Art. 1
1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, di
cui all'articolo 48 della Costituzione e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tal caso votano per la circoscrizione relativa alla sezione elettorale in cui sono
iscritti, previa opzione relativa a ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
4. Gli elettori di cui al comma 1 residenti in paesi con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, ove non abbiano ricevuto il plico elettorale per il voto per
corrispondenza votano in Italia per la circoscrizione relativa alla circoscrizione elettorale in cui sono iscritti.
Art. 2
1. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.
Art. 3
1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni.
Art. 4
1. L'opzione per
il voto in Italia deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale il Ministero degli affari esteri attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.
2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.
3. La cartolina deve essere inviata dal Ministero degli affari esteri tramite le sedi periferiche almeno novanta giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita
dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.
4. Gli elettori che non abbiano ricevuto o non abbiano risposto alla cartolina postale di cui al comma 1 possono far pervenire all'ufficio consolare competente, entro il
sessantesimo giorno precedente la data fissata per le votazioni, la richiesta di votare in Italia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.
Art. 5
1. Il Governo provvede a realizzare l'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero, unificando l'AIRE e gli schedari consolari, comprendente apposite liste
elettorali permanenti.
2. Sono ammessi a esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Almeno trenta giorni prima
della data
delle elezioni in Italia il Ministero dell'interno notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le misure necessarie all'osservanza della prescrizione di cui al presente comma.
Art. 6
1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
2) America meridionale;
3) America settentrionale e centrale;
4) Africa, Asia, Australia, Oceania e Antartide.
2. In ciascuna delle ripartizioni è eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse
ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 7
1. Presso la corte di appello di Roma entro tre giorni dalla
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.
Art. 8
1. Ai fini della presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli
articoli da 14 a 26 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in ogni caso osservando le seguenti condizioni:
a) i candidati devono essere elettori residenti nella relativa ripartizione;
b) la presentazione delle liste deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
c) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Roma dalla ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo
giorno antecedenti quello delle votazioni.
2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai
contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso.
Quando in una lista vi sono candidate e candidati, essi formano la lista in ordine alternato.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio
nazionale.
Art. 9
1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere un voto
di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.
Art. 10
1. Non oltre trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene altresì un
foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.
2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun
elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
3. Gli elettori di cui al presente articolo che, a
venti giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.
4. Una volta espresso il proprio voto, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la
data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici
consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.
6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.
Art. 11
1.
Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
2. Per
la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione estera.
Art. 12
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.
Art. 13
1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione
geografica;
b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella
ripartizione geografica;
c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per
il numero dei seggi da
assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura le eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;
d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre
individuali.
Art. 14
1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione
geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.
Art. 15
1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite intese con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano e alle intese di cui al comma 1.
Art. 16
1. Chi commetta in territorio estero
taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.
2. Chi, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno
a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.
Art. 17
1. Le rappresentanze diplomatiche italiane negoziano e, ove possibile, concludono,
mediante lo scambio di Note verbali, intese con i Governi dei paesi ove risiedono elettori italiani per garantire:
a) che la campagna elettorale sia svolta nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei partiti politici e dei candidati, di libertà di riunione e di propaganda
politica;
b) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di libertà e di segretezza;
c) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro
partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge, compresa la propaganda elettorale.
2. Il Ministro degli esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte,
all'atto della firma.
3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti nei paesi con i cui Governi non sia possibile
concludere le intese di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.
Art. 18
1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico 20 marzo 1957, n. 361, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.
2. Gli elettori residenti nei paesi in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso del 25 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tal
fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.
Art. 19
1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
"1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.".
Art. 20
1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione estero, si applica l'articolo 56, quarto comma della
Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge vigente.
2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato da attribuire alla circoscrizione estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione,
fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge vigente.
Art. 21.
1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsto dagli articoli 75 e 138
della Costituzione.
2. A tal fine nell'articolo 7, primo comma , della legge
25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: "di un comune della Repubblica", sono aggiunte le seguenti: "e nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residente all'estero" prevista dall'articolo 5 della presente legge; nell'articolo 8, secondo comma, della citata legge n. 352 del 1970, dopo le parole "nelle cui liste elettorali questi è iscritto", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residente all'estero" prevista dall'articolo 5 della presente legge; nell'articolo 8, terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970, nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione viene fatta dal Console d'Italia competente"; nell'articolo 8, ultimo comma, al secondo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residente all'estero" prevista dall'articolo 5 della presente legge; all'articolo 17 della citata legge n. 352 del 1970 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per i cittadini italiani residenti all'estero, dalle disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".
Art. 22
1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 23
1. In sede di prima applicazione della presente legge, in occasione dell'elezione delle Camere prevista per l'anno 2001:
a) non si applicano le disposizioni della presente legge riguardanti l'invio e la restituzione di una apposita cartolina, di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
b) per il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 1, e per la
determinazione del numero dei cittadini residenti nelle ripartizioni, di cui all'articolo 6, comma 2, si fa riferimento ai cittadini iscritti nell'AIRE".
c) il Ministero dell'interno adempie i compiti di cui all'articolo 10, comma 1 ed è destinatario della busta affrancata di cui allo stesso comma;
d) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 5 e 6;
e) i cittadini italiani di cui all'articolo 1,
comma 1, che non ricevano il plico elettorale per il voto per corrispondenza, votano in Italia presso la sezione elettorale in cui sono iscritti e per la relativa circoscrizione.
Art. 24
1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputate agli oneri obbligatori per le spese elettorali, di cui allo stato di previsione del Ministero dell'
interno.
Art. 25
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|